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 ULTERIORI CHIARIMENTI 

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L’Agenzia ha specificato le regole per: Individuare le utenze residenziali addebitabili determinare l’importo del canone da addebitare sulle fatture elettriche. La coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza che, in base all’art. 3 del DM 94/2016, consente di individuare le utenze di energia elettrica addebitabili è desumibile: – direttamente dai contratti della tipologia “clienti residenti”, per cui l’utente ha dichiarato all’impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura; – dai contratti della tipologia “altri clienti domestici”, per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria. Nel caso in cui, per uno stesso codice fiscale, detta coincidenza risulti verificata per più forniture, il canone è addebitato su una sola fornitura. Ciò in quanto il canone RAI è dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi TV detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Nella prima fattura successiva all’1/07 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute; costituiscono utenze addebitabili solo quelle che risultino residenziali e attive al 01/07/2016.

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